STATUTO E DECRETI
C.A.P.IT. Confederazione di Azione Popolare Italiana- Associazione di Promozione Sociale in forma abbreviata: CAPIT APS
Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione Italiana, in conformità alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. è costituita la “Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.IT.) – Associazione di Promozione Sociale”, quale Ente del Terzo Settore, di seguito anche denominata CAPIT Nazionale o anche solo CAPIT; attualmente con sede in Roma, Via Sistina n. 23.
La CAPIT Nazionale è una Associazione di Promozione Sociale liberamente costituita, riconosciuta dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1027850/12000.A (68), iscritta nell’albo delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso il Ministero delle Politiche Sociali con Decreto n. 3/2002. Si conforma alle prescrizioni del codice civile e del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
La CAPIT è un’associazione nazionale apartitica ed aconfessionale organizzata su base territoriale (nazionale, regionale e provinciale) e per singole tematiche (Federazioni).
La CAPIT si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, agli ideali del libero associazionismo e alla cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
La CAPIT è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al valore della partecipazione all’attività associativa da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, garantendo l’osservanza del principio di democrazia interna.
La CAPIT Nazionale riconosce alle proprie strutture territoriali di base, alle Federazioni, alle Associazioni e agli Enti facenti parte del Terzo settore (APS, Enti senza fini di lucro ecc.) affiliate la massima autonomia giuridica, amministrativa, tributaria, patrimoniale, organizzativa e funzionale, nel rispetto degli scopi e delle norme contenute nel presente Statuto.
La CAPIT ha durata illimitata.
La CAPIT non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di mutualità o di produzione di beni o servizi a carattere sociale.
In conformità all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la CAPIT si propone di perseguire scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, in particolare attraverso la migliore fruizione del tempo libero quale momento di condivisione di interessi e valori, di confronto di idee, di diffusione della cultura e delle conoscenze, di miglioramento della qualità della vita.
Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, la CAPIT svolge prioritariamente le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
2) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5) interventi e servizi sociali ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e in particolare in esecuzione con quanto ivi previsto agli articoli 1 (commi 1-2) e 22.; e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
6) organizzazione e gestione di attività inerenti la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, nel rispetto dei requisiti di legge;
9) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
10) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
11) promozione della cultura delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, la CAPIT si adopera per:
a) promuovere il coordinamento delle attività del tempo libero tra le associazioni affiliate e tra esse e gli enti federati o aderenti;
b) diffondere, sviluppare e consolidare gli organismi operanti nell’ambito delle attività ricreative e ludiche, culturali e teatrali, delle espressioni artistiche, sportive e turistico-sociali valorizzando il libero associazionismo, la diffusione della solidarietà sociale e del volontariato, delle tradizioni popolari, ed ogni iniziativa culturale che può essere ricondotta alla migliore fruizione del tempo libero;
c) promuovere e tutelare i processi organizzativi delle singole persone, principio fondamentale di democrazia dove ognuno può concorrere alle decisioni da intraprendere;
d) promuovere e organizzare associazioni, consulte, segretariati sociali, federazioni e comitati per il migliore svolgimento di attività per la tutela e il miglioramento della qualità della vita, della salute, dell’istruzione e il perseguimento di una piena pari opportunità per le donne e contro ogni forma di discriminazione e violenza;
e) istituire, direttamente o attraverso propria federazione, Segretariati Sociali ai sensi e per i fini dell’art. 22, comma 4, Legge n. 328 del 08/11/2000, in conformità con le normative Regionali e Comunali; anche per facilitare il raccordo tra i fornitori dei servizi, pubblici e/o privati, e le persone che ne abbiano bisogno.
Attraverso i Segretariati Sociali istituire, direttamente o per il tramite di propria federazione, Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) ai sensi della dalla Legge n. 3 del 27/01/2012 e s.m.i. in conformità con il dispositivo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24/09/2014 s.m.i.;
i) creare le condizioni per operare nel campo socio sanitario di cui al DPCM 14 febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;
l) diffondere l’impegno per realizzare una società ecosostenibile che si erga a difesa e salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema e aspiri al conseguimento di una coscienza ambientale diffusa;
m) lavorare in difesa della dignità degli animali e del rispetto di ogni essere vivente, contro ogni forma di violenza, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti e per l’attuazione di attività di ricovero, affidamento e adozione;
n) promuovere la realizzazione di gruppi di volontariato che svolgano la loro attività a favore delle categorie disagiate (disabili, anziani, emarginati, minori) al fine di creare momenti di solidarietà sociale;
o) favorire l’integrazione multirazziale e multi religiosa attraverso la realizzazione di progetti multietnici; promuovere il coordinamento delle attività del tempo libero tra le associazioni affiliate e tra esse e gli enti federati o aderenti;
p) promuovere iniziative di produzione e commercio equo e solidale di prodotti tipici locali e relative filiere;
q) incentivare beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;
r) creare le condizioni per lo svolgimento di attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
s) diffondere l’agricoltura sociale ai sensi dell’art. 2 legge 18/8/2015 n. 141 e successive modificazioni;
t) organizzare attività sportive dilettantistiche;
u) concorrere a riqualificare e utilizzare a fini solidaristici e sociali i beni confiscati alla criminalità organizzata;
v) rendere servizi strumentali ad altri Enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 5, lett. m) del D. Lgs.117/2017.
A tali fini potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:
• A). promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di qualunque iniziativa che, nell’ambito delle finalità statutarie, tenda ad assicurare la tutela e lo sviluppo delle attività di tempo libero e alle altre attività di interesse generale;
• B). predisporre progetti, anche congiuntamente con altri enti del Terzo settore, e partecipare a bandi nazionali, a tutti i livelli territoriali, europei ed internazionali, usufruendo dei relativi finanziamenti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
• C). curare la formazione dei propri quadri dirigenti mediante l’organizzazione di corsi di formazione nei vari settori di attività;
• D). rappresentare le Federazioni aderenti verso gli Organi di Governo e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali e i terzi, per tutelare gli interessi singoli e collettivi per quanto concerne esclusivamente le loro attività;
• E). favorire il potenziamento delle singole Federazioni al fine di assicurare un costante interscambio di esperienze e iniziative fra gli associati;
• F). promuovere incontri e scambi di esperienze con analoghe associazioni dei Paesi europei ed extra europei;
• G). studiareproblemi legislativi, economici ed organizzativi connessi alle attività di tempo libero e alle altre attività di interesse generale;
• H). promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e di formazione, iniziative editoriali e pubblicazioni che rientrino nelle finalità istituzionali.
• I). stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati nonché chiedere direttamente o tramite proprie strutture operative, ulteriori riconoscimenti, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.
La CAPIT potrà inoltre svolgere, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, attività diverse da quelle del presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e procedere alla raccolta dei fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS.
*La CAPIT si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati salvo ricorrere, in caso di necessità e unicamente per svolgere attività di interesse generale, a prestazioni di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui alla normativa vigente.
*La CAPIT potrà infine assumere, sussistendone i presupposti di legge, il ruolo di rete associativa nazionale ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 117/2017, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, che provvederà a predisporre tutti i necessari provvedimenti da sottoporre al Congresso Nazionale.
Possono essere soci della CAPIT – fermo restando quanto previsto dall’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 secondo il quale può essere prevista “…l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale” – in particolare:
1) Associazioni o enti riconducibili al Terzo Settore;
2) Altri enti senza scopo di lucro;
3) Federazioni Nazionali;
Le persone fisiche partecipano alla CAPIT aderendo (associandosi) alle Federazioni e/o alle Associazioni di promozione sociale affiliate e/o ad altri enti aderenti che operano sul territorio nazionale e che ne condividono le finalità istituzionali nel rispetto del presente Statuto.
Tutte le persone fisiche che a qualsiasi titolo (i) partecipano; (ii) e/o sono collegati direttamente e/o indirettamente alla CAPIT; (iii) sono soci della CAPIT; (iv) sono soci di Enti aderenti/affiliati/associati alla CAPIT; tutti devono essere necessariamente muniti della tessera CAPIT, che è unica su tutto il territorio nazionale.
ART. 4.1. Procedimento Riconoscimento e Perdita Qualità di Socio.
Le associazioni e gli altri enti – meglio indicati ai precedenti punti 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del presente Statuto – che vogliono aderire alla CAPIT Nazionale, condividendone gli scopi e le finalità, devono presentare una domanda scritta di adesione con la quale:
– dichiarano di voler partecipare alla vita associativa;
– dichiarano di accettare, pienamente e senza riserva alcuna, lo statuto ed i principi etici in esso contenuti, nonché ogni regolamento interno emanato dagli organi direttivi;
– dichiarano di accettare le attività, le finalità ed il metodo dell’associazione.
– Depositano copia del proprio Atto Costituivo e Statuto.
La domanda di adesione alla CAPIT Nazionale, salvo quanto previsto per le Federazioni Nazionali (v. punto “G”), dovrà essere indirizzata al Comitato Provinciale territorialmente competente.
– Nel caso in cui non fosse costituito il Comitato Provinciale nel territorio di riferimento la domanda di adesione dovrà essere presentata al Delegato Provinciale costituito ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.
– Nel caso in cui non fosse stato nominato il Delegato Provinciale nel territorio di riferimento la domanda di adesione dovrà essere presentata al Coordinatore Regionale costituito ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
– Nel caso in cui non fosse possibile presentare la domanda a nessuno degli organi sopra citati (Comitato Provinciale, Delegato Provinciale e Coordinatore Regionale), la stessa potrà essere presentata alla Presidenza della CAPIT Nazionale.
Il Comitato Provinciale – o i soggetti indicati nei precedenti punti B/i e B/ii – dovrà esaminare la domanda ed entro quindici giorni dalla presentazione della stessa, se accettata emetterà il certificato di affiliazione. Comunicazione scritta, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere inviata alla CAPIT Nazionale.
L’affiliazione sarà esecutiva e valida a tutti gli effetti, dal giorno stesso dell’approvazione; e da tale data sorgeranno in capo all’affiliato tutti i diritti e doveri di cui al successivo articolo 4.2.
Il Comitato di Presidenza entro trenta giorni dal ricevimento della copia dell’avvenuta affiliazione (v. precedente punto “C”); con parere motivato scritto da comunicare all’organo che ha provveduto all’ammissione, potrà opporsi alla adesione così negando il diritto di affiliazione alla CAPIT Nazionale.
Avverso l’eventuale diniego di cui al precedente punto “E”, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, l’interessato potrà presentare al Presidente della CAPIT Nazionale opposizione scritta e motivata. Su detta opposizione si pronuncerà il Collegio Nazionale dei Probiviri anche secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto.
La domanda di adesione alla CAPIT Nazionale quale Federazione Nazionale è presentata direttamente al Presidente della CAPIT Nazionale; e sulla stessa si pronuncerà il Presidente della CAPIT Nazionale dandone comunicazione scritta all’interessato entro trenta giorni.
Avverso l’eventuale diniego, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, l’interessato potrà presentare al Presidente della CAPIT Nazionale opposizione scritta e motivata. Su detta opposizione si pronuncerà il Collegio Nazionale dei Probiviri anche secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto.
A seguito della adesione alla CAPIT Nazionale; i soggetti sopraindicati, verranno muniti del Certificato di adesione/affiliazione alla CAPIT Nazionale.
La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per:
– Richiesta volontaria comunicata per iscritto al Presidente della CAPIT da parte del socio.
– Cancellazione per gravi motivi (in es. azioni ritenute disonorevoli per i principi dell’Associazione o che costituiscano ostacolo al buon andamento della stessa). Il provvedimento è emesso su richiesta del – Comitato di Presidenza dal Collegio dei Probiviri, secondo il procedimento previsto dall’art. 14 del presente Statuto.
– Morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa/affiliazione annuale.
– Scioglimento.
La perdita della qualifica di socio, in tutti i casi sopra previsti, non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.
ART. 4.2. Diritti e Doveri dei Soci.
Ogni Socio della CAPIT ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto:
– di partecipare al Congresso Nazionale e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi sociali dell’associazione secondo quanto previsto nel presente atto.
– di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
– di ricoprire tramite i rispettivi eletti alle cariche sociali;
– di esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell’associazione e delle persone coinvolte in essa
Ogni Socio della CAPIT ha dovere,in conformità a quanto previsto dal presente Statuto:
– di assolvere al pagamento del contributo associativo annuale;
– di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni, le direttive e le decisioni legittimamente adottate dagli organismi preposti;
– di non operare in contrasto con le finalità istituzionali della CAPIT.
ART. 4.3. Regolamento Interno.
Con apposito e successivo atto interno regolamentare del Consiglio Nazionale; (i) potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata la procedura e/o la modalità per l’acquisizione e la perdita della qualifica di socio/affiliato; (ii) potranno essere previsti e disciplinati provvedimenti disciplinari a carico dei soci; (iii) saranno previsti e ulteriormente disciplinati l’esercizio dei diritti e dei doveri dei soci.
Art. 4.4. Utilizzo del Nome, Logo, bandiera, simbolo.
Il “logo”, la denominazione “Confederazione di Azione Popolare Italiana (C.A.P.IT.) – Associazione di Promozione Sociale” – anche nella forma abbreviata “CAPIT Nazionale” e/o “CAPIT” – così come la sua bandiera e ogni segno distintivo alla stessa associato per atto anche successivo sono patrimonio esclusivo della CAPIT nazionale cui ne è demandato l’uso e la disciplina in via esclusiva.
La perdita della qualità di socio, e in generale la cessazione di ogni rapporto con la CAPIT di un soggetto comunque aderente, individuale o collettivo, determina l’automatico e immediato divieto al loro (v. comma 1 presente articolo) utilizzo in qualsiasi forma e modalità.
Sono organi nazionali della CAPIT:
1) il Congresso Nazionale;
1) il Consiglio Nazionale;
2) il Comitato di Presidenza;
3) il Presidente Onorario
4) il Presidente Nazionale;
5) il Segretario Generale;
6) il Tesoriere;
7) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
8) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Il Congresso Nazionale è costituito dai presidenti provinciali e dai delegati eletti nei Congressi Provinciali.
Il Congresso sia ordinario che straordinario è indetto dal Consiglio Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale che invia la convocazione ai presidenti provinciali con lettera raccomandata, fax o email da inviarsi almeno trenta giorni
2
prima della data fissata per il congresso in prima convocazione e deve contenere data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno.
I presidenti provinciali ricevuta la convocazione indicono i Congressi Provinciali.
Partecipano al Congresso Nazionale, anche se non delegati i coordinatori regionali, i presidenti nazionali delle federazioni aderenti, i membri del Consiglio Nazionale uscenti.
Il Congresso ordinario è convocato ogni cinque anni, quello straordinario su richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. Il Congresso straordinario deve essere preceduto dai congressi provinciali straordinari secondo le modalità previste da apposito regolamento.
Il Congresso Nazionale ordinario e straordinario è valido in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei presidenti o delegati provinciali congressuali, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
Il Congresso Nazionale ha le seguenti attribuzioni: determina le linee programmatiche della Confederazione; approva mozioni ed ordini del giorno; approva lo Statuto della Confederazione e le modifiche e le integrazioni allo stesso; elegge i componenti del Consiglio Nazionale, del collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri.
1) Il Congresso Nazionale è concepito in modo che in esso siano presenti e/o rappresentati tutti i soci della CAPIT; in modo che ogni sua decisione sia espressione della volontà di tutti i soci della CAPIT; in modo che sia pienamente soddisfatto il principio di democraticità.
2) Il Congresso Nazionale è conseguentemente costituito:
a. Dai Presidenti delle Federazioni Nazionali aderenti alla CAPIT.
b. Da tutti i Presidenti dei Comitati Provinciali CAPIT.
c. Dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali dei Comitati Provinciali.
Il numero dei Delegati per ogni Provincia è proporzionale al numero di associati presente in quella Provincia/Territorio di riferimento ed è determinato in base al seguente criterio:
i. Fino ai primi 1.000 (mille) soci presenti in una provincia non è previsto nessun Delegato; essendo comunque questi soci già rappresentati dal Presidente del Comitato Provinciale, che vi partecipa di
diritto come previsto al precedente punto “b” del presente articolo.
ii. Da 1.001 a 2.000 soci presenti nella Provincia del Comitato Provinciale è assegnato un Delegato; e così a seguire è assegnato un Delegato per ogni ulteriori 1.000 soci, e così fino al numero di 15.000 soci.
iii. Da 15.001 soci in su spettano al Comitato Provinciale o altro Ente aderente ulteriori diciotto Delegati.
d. Dai Delegati Provinciali di cui al successivo articolo 16 del presente Statuto.
Ogni Delegato ha diritto all’espressione di un solo voto e potrà essere portatore di massimo due deleghe, oltre la propria, per sostituire delegati della stessa provincia o Federazione Nazionale, che siano impossibilitati a partecipare al Congresso.
Ogni Presidente Provinciale ha il diritto di esprimere un voto e potrà essere portatore di massimo due deleghe, oltre la propria, per sostituire delegati della stessa provincia o Federazione Nazionale, che siano impossibilitati a partecipare al Congresso.
3. Partecipano al Congresso Nazionale, anche se non delegati, i coordinatori regionali e i membri del Consiglio Nazionale uscenti, con voto consultivo, ove non rivestano la qualifica di delegati.
4. Le modalità di svolgimento del congresso sono rimesse ad atto interno di natura regolamentare, il quale non potrà in alcun modo modificare e/o disattendere/disapplicare quanto stabilito nel presente statuto, fermo restando quanto previsto dall’art. 24, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
5. Il Congresso Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, è indetto dal Consiglio Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.
6. Il Congresso Nazionale ordinario è convocato ogni cinque anni, quello straordinario su richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale ovvero dei due terzi dell’insieme dei Presidenti Provinciali e delle Federazioni.
7. Il Congresso straordinario deve essere preceduto dai congressi provinciali straordinari secondo le modalità previste da apposito regolamento e delibera solo sugli argomenti inseriti all’ordine del giorno.
8. Il Congresso Nazionale ordinario è valido in prima convocazione quando sono presenti/rappresentati la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Congresso ordinario delibera a maggioranza dei presenti.
9. Il Congresso Nazionale straordinario è valido in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
10. L’Avviso di convocazione al Congresso Nazionale può prevedere che la partecipazione al Congresso Nazionale ordinario e/o straordinario, da parte degli aventi diritto, possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audio e/o videoconferenza, alle condizioni sotto riportate e delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:
che sia consentito al Segretario verbalizzante della riunione (i) di accertare l’identità degli intervenuti, (ii) il regolare svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante unitamente alla/alle persona/e incaricate per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante).
11. Rientrano nelle decisioni straordinarie:
a. Le modifiche dello Statuto sociale, lo scioglimento, scissione e fusione della Confederazione sulla base delle procedure previste dal Codice del Terzo Settore.
b. Per lo scioglimento è necessario il voto di almeno i tre quinti degli aventi diritto, in conformità al Codice del Terzo Settore.
12. Al Congresso Nazionale sono attribuite principalmente le seguenti funzioni:
a. determina le linee programmatiche pluriennali della Confederazione;
b. approva mozioni ed ordini del giorno;
c. approva lo Statuto della Confederazione e le modifiche e le integrazioni allo stesso;
d. elegge i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri.
1. Il Consiglio Nazionale, è il massimo organo di indirizzo della Confederazione.
2. Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o in sua vece dal Vice Presidente Vicario, e si compone di un numero di quindici membri eletti dal Congresso Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale ha le seguenti attribuzioni:
a. elegge il Presidente Nazionale;
b. elegge due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno scelto come Vicario del Presidente;
c. elegge il Segretario Generale;
d. elegge il Tesoriere e gli altri componenti del Comitato di Presidenza;
e. approva i bilanci nazionali;
f. approva il regolamento congressuale e gli altri regolamenti interni e delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno;
g. si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione programmatico-previsionale, e del rendiconto consuntivo;
h. si riunisce ogni qual volta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta motivata i due terzi dei suoi componenti eletti.
4. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti stessi. Le delibere sono validamente assunte se approvate in ogni caso dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Avviso di convocazione al Consiglio Nazionale può prevedere che la partecipazione al Consiglio Nazionale, da parte degli aventi diritto, possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audio e/o videoconferenza, alle condizioni sotto riportate e delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Segretario verbalizzante della riunione (i) di accertare l’identità degli intervenuti, (ii) il regolare svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante unitamente alla/alle persona/e incaricate per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante).
6. I membri del Consiglio Nazionale possono essere rieletti. Essi decadono dall’incarico quando siano assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso. Alle riunioni possono partecipare i Presidenti delle Federazioni nazionali, opportunamente convocati dal Presidente Nazionale per l’esame di argomenti di specifico interesse.
1. Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di sette membri, eletti dal Consiglio Nazionale, compreso il Presidente Nazionale, i vicepresidenti e il tesoriere.
2. Il Comitato di Presidenza è responsabile della gestione della Confederazione, attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale e persegue gli obiettivi da esso definiti.
3. Il Comitato di Presidenza in particolare:
a. Delibera il commissariamento o la sospensione temporanea e cautelare delle strutture territoriali della Confederazione (Comitati Provinciali) quando per gravi motivi se ne determinano le condizioni secondo le modalità previste da apposito Regolamento interno.
b. Predispone e fornisce i modelli di Statuto ai Comitati provinciali i quali li adottano nel momento costitutivo.
c. Vigila sull’adozione dei Statuti da parte dei Comitati Provinciali e sulla loro effettiva conformità, nei principi inderogabili, ai modelli predisposti e al presente statuto.
d. Nomina i delegati Provinciali con l’incarico di rappresentare (in assenza del Comitato provinciale) la CAPIT sul territorio di competenza e provvede alla loro revoca.
e. Nomina il Coordinatore Regionale previa consultazione dei presidenti dei Comitati Provinciali del relativo ambito regionale.
f. Nomina i rappresentanti della CAPIT in organismi ai quali la Confederazione aderisce.
g. Esamina i documenti di bilancio da sottoporre al Consiglio Nazionale e delibera sulle modalità procedurali attuative inerenti il tesseramento.
h. Nomina Ambasciatori selezionando i soci che si sono contraddistinti nelle varie discipline tematiche.
i. Decide in casi di urgenza su questioni di competenza del Consiglio Nazionale salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi dei componenti ed in seconda della maggioranza dei medesimi. Per la validità delle decisioni assunte è necessario il voto della maggioranza dei presenti, in ogni caso di almeno tre componenti.
5. L’Avviso di convocazione per il Comitato di Presidenza può prevedere che la partecipazione al Comitato di Presidenza ordinario e/o straordinario, da parte degli aventi diritto, possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audio e/o videoconferenza, alle condizioni sotto riportate e delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Segretario verbalizzante della riunione (i) di accertare l’identità degli intervenuti, (ii) il regolare svolgimento della riunione, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante unitamente alla/alle persona/e incaricate per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante).
6. Alle riunionidel Comitato di Presidenza possono partecipare:
a. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori o altro membro del Collegio da quello delegato.
b. Il Presidente dei Probiviri o altro membro delegato.
c. I rappresentanti delle Federazioni Nazionali affiliate quando sono iscritti all’ordine del giorno argomenti pertinenti con le materie di cui le Federazioni sono competenti.
Il Presidente Nazionale della CAPIT ha la legale rappresentanza della Confederazione e viene eletto dal Consiglio Nazionale, necessariamente nel suo seno, dura in carica cinque anni e può essere rieletto al termine del mandato.
Il Presidente Nazionale, salvo quanto ulteriormente ed espressamente previsto nel presente Statuto:
1. Convoca e presiede il Congresso Nazionale, sia ordinario che straordinario;
2. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato di Presidenza;
3. Delega le proprie attribuzioni in tutto o in parte ai Vice Presidenti o al Segretario Generale;
4. Propone, in seno al Consiglio nazionale, la nomina o la revoca del Segretario Generale;
5. Conferisce funzioni e compiti al personale dipendente,
6. adotta in via di urgenza le decisioni ordinarie e straordinarie di competenza del Comitato di Presidenza, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
Il Consiglio Nazionale, se non vi abbia provveduto direttamente il Congresso Nazionale, può nominare il Presidente Nazionale uscente, previo suo assenso, Presidente Onorario/Emerito della Confederazione. Egli ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio stesso e a quelle dell’Ufficio di Presidenza con voto consultivo.
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale, non necessariamente nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale.
1. Collabora direttamente con il Presidente Nazionale e cura, sulla base delle direttive dello stesso Presidente Nazionale, l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza.
2. Sovraintende al funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale e, sulla scorta delle direttive del Presidente Nazionale, cura la gestione quotidiana della Confederazione.
3. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante per le riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio Nazionale.
4. Nel caso di assenza del Segretario Generale le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un componente dei rispettivi organi
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i componenti del Comitato di Presidenza e cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della Confederazione ed è responsabile delle registrazioni contabili.
Il Tesoriere agisce con firma congiunta del Presidente sia per i pagamenti che per le autorizzazioni alle riscossioni.
Predispone i conti e i bilanci della Confederazione da sottoporre al Comitato di Presidenza per la successiva approvazione da parte del Consiglio Nazionale e, preventivamente, lo trasmette al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per il controllo di competenza e per la relazione che lo stesso dovrà predisporre per il Consiglio Nazionale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente Vicario.
In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni temporanee di Tesoriere con i relativi poteri di firma, sono attribuite, con delibera del Comitato di Presidenza, al Segretario Generale o ad altro membro del Comitato di Presidenza.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra non soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i necessari requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità, come per legge, ed elegge, nel suo seno, il Presidente.
Almeno uno dei componenti effettivi deve essere iscritti all’albo dei revisori contabili.
Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con le regole ed i vincoli imposti dalla legislazione vigente.
Il Collegio controlla la regolarità degli atti amministrativi della Confederazione, accerta il buon andamento amministrativo e contabile ed espone al Consiglio Nazionale una propria relazione che accompagna la redazione dei bilanci da sottoporre all’approvazione.
Il Presidente del Collegio, o altro membro da lui delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza con voto consultivo.
Il Collegio, per l’esercizio delle sue funzioni, si autoregolamenta.
Nel caso di assenza o impedimento di uno dei tre componenti effettivi subentra il membro supplente in ordine di anzianità
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra non soci, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.
I componenti del Collegio dei Probiviri devono possedere esperienza riconosciuta per l’ufficio che sono chiamati a svolgere nonché requisiti di comprovata moralità e spiccate doti di mediazione.
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, o altro componente da quello delegato, può partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale della Confederazione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti decide:
1. sui ricorsi degli associati;
2. sui ricorsi degli organi Nazionali,
3. su ricorsi in merito a presunte violazioni dello Statuto.
Dirime inoltre conflitti tra gli organismi statutari, tra i soci e tra i primi e i secondi.
Per i ricorsi al Collegio dei Probiviri si rimanda all’apposito emanando regolamento interno.
Il Collegio dei probiviri può comminare le seguenti sanzioni:
a. richiamo scritto;
b. deplorazione con diffida;
c. sospensione temporanea;
d. destituzione da cariche;
e. espulsione.
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Le spese per il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. A conclusione del procedimento il Collegio dovrà indicare anche il soggetto o i soggetti gravati dall’onere del funzionamento indicandone l’importo a loro carico.
Nel caso di assenza o impedimento di uno dei tre componenti effettivi subentra il membro supplente in ordine di anzianità.
La CAPIT sul territorio nazionale – per l’attuazione dei fini statutari, per l’esecuzione delle linee programmatiche dettate e le deliberazioni adottate dagli organi nazionali – è così articolata:
– Delegati Provinciali.
– Comitati Provinciali.
– Coordinatori Regionali.
Il Delegato Provinciale è un organo monocratico nominato dal Comitato di Presidenza per le province ove non si raggiunga il numero minimo di dieci Associazioni aderenti alla CAPIT.
Al raggiungimento del numero minimo di dieci associazioni nell’ambito territoriale di competenza; il Delegato Provinciale convoca un Congresso cui partecipano i Presidenti delle dieci o più Associazioni presenti nella Provincia di riferimento, questo congresso:
Istituisce il Comitato Provinciale – sotto forma di APS/ETS – il quale assume la denominazione di “Comitato Provinciale Capit” seguito dal nome della provincia di riferimento. (es. Comitato Provinciale Capit Avellino)
Fino al momento della costituzione del rispettivo Comitato Provinciale, il Delegato Provinciale rappresenta le strutture di base ed ha, nell’ambito del territorio di riferimento, le stesse funzioni del Presidente del Comitato Provinciale.
Il Comitato Provinciale è una APS/ETS costituita in una Provincia e racchiude tutte le associazioni, enti e comunque soggetti presenti nel territorio coincidente con la stessa provincia di riferimento.
Il Comitato Provinciale è costituito sotto forma di APS, in conformità con i modelli di Statuto predisposti dal Comitato di Presidenza della CAPIT; e assume la denominazione di CAPIT APS o CAPIT ETS seguita dal nome della relativa Provincia.
Per la costituzione del Comitato Provinciale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16, è necessaria la presenza di un numero non inferiore a dieci associazioni nella provincia che siano associate/affiliate alla CAPIT.
Il Comitato Provinciale deve munire tutti i suoi partecipanti/soci, nessuno escluso, della tessera CAPIT che è unica su tutto il territorio nazionale.
Sono organi necessari del Comitato Provinciale:
1. Il Congresso Provinciale.
2. Il Presidente del Comitato Provinciale.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale.
Spetta ai Comitati provinciali:
1. valutare le richieste di affiliazione di nuovi Sodalizi;
2. curare le operazioni di tesseramento conseguenti all’affiliazione;
3. comunicare alla Presidenza Nazionale l’elenco dei Sodalizi associati;
4. approvare gli schemi dei rendiconti economici consuntivi;
5. stabilire nei propri Statuti l’espressa previsione che il rispettivo organismo direttivo si conforma agli indirizzi espressi dal Presidente della CAPIT Nazionale, fermo restando che la neo-costituita CAPIT
APS provinciale assumerà espressamente oneri e compiti, anche ai fini congressuali, come sopra statutariamente assegnati ai Comitati Provinciali.
Funzioni, compiti e modalità di funzionamento dei Comitati Provinciali sono altresì demandati ad apposito emanando regolamento interno il quale non potrà essere in contrasto con quanto previsto nel presente statuto.
Detti Comitati, sono autonomi sia sotto il profilo organizzativo che economico ed operano anche sulla base delle direttive e delle indicazioni della Presidenza Nazionale e, se presente, del Coordinatore Regionale.
I Comitati Provinciali non possono impegnare finanziariamente la Confederazione e comunque delle obbligazioni dai medesimi assunte non risponde la CAPIT Nazionale.
Il Congresso Provinciale è convocato dal presidente del Comitato Provinciale ovvero dal delegato Provinciale nei casi previsti e disciplinati dall’art 17 lett. a) e b).
1. Al Congresso Provinciale partecipano tutti i Presidenti delle Associazioni della Provincia, o loro delegati, affiliati nell’anno precedente e che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno del Congresso.
2. I Presidenti delle Associazioni, o loro delegati, sono ammessi al Congresso Provinciale secondo le norme stabilite dal Regolamento congressuale Provinciale che non può essere in contrasto con il regolamento del Congresso Nazionale e con le norme del presente Statuto e deve garantire la partecipazione democratica dei Presidenti delle Associazioni o loro delegati.
3. Al Congresso Provinciale ogni Presidente di Associazione, o suo delegato, è portatore di tanti voti quanti sono gli iscritti risultanti dal tesseramento dell’anno precedente.
4. Il Congresso Provinciale Straordinario, da tenersi secondo le modalità prevista da apposito regolamento interno, precede il Congresso Straordinario Nazionale, ai sensi dell’art. 7.7) del presente Statuto.
Il Congresso Provinciale elegge:
1. componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
2. i delegati al Congresso Nazionale.
Il Presidente del Comitato Provinciale, eletto dai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, rappresenta la Confederazione CAPIT nell’ambito territoriale di competenza ed opera in conformità anche a eventuale emanando regolamento interno.
Spetta al Presidente del Comitato Provinciale:
1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale;
2. convocare il Congresso provinciale;
3. curare l’affiliazione delle Associazioni sul territorio e coordinarne l’attività;
4. operare per lo sviluppo e la diffusione dell’Ente sul territorio;
5. mantenere costanti rapporti con la Presidenza Nazionale;
6. curare le relazioni con gli Enti locali e le Associazioni del tempo libero e del volontariato.
Il Presidente del Comitato Provinciale rimane in carica per 5 anni come il Consiglio Direttivo Provinciale che l’ha nominato e decade con esso nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 17.3 primo periodo.
Il Presidente Provinciale non può in nessun caso impegnare finanziariamente la CAPIT Nazionale.
Il consiglio Direttivo è composto da un numero non minore di 3 e non maggiore 7 membri e rimane in carica per 5 anni decorrenti dalla nomina da parte del Congresso Provinciale fino al 31 dicembre del quinto anno sociale successivo alla nomina.
I membri del Consiglio uscente possono riproporre la loro candidatura senza restrizione alcuna.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato Provinciale, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento delle finalità della Capit in armonia con le disposizioni del presente Statuto
In particolare il Consiglio Direttivo Provinciale:
a. nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione che deve essere votato a maggioranza dallo stesso Consiglio;
b. nomina al suo interno un Segretario;
c. nomina, ove opportuno, uno o più Presidenti Onorari i quali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
d. delibera sulle domande di ammissione all’Associazione e procede all’esclusione degli Associati o aderenti;
e. determina le iniziative da assumere nell’interesse generale del Comitato Provinciale e per gli scopi prefissati dalla Capit Nazionale nel rispetto delle norme del presente Statuto;
f. determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune del Comitato Provinciale;
g. approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione per l’esercizio decorso e il preventivo per l’esercizio in corso, da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione;
h. emette i Regolamenti interni in armonia con il presente Statuto;
i. vigila sul rispetto delle norme del presente Statuto e dei regolamenti promananti dalla Capit Nazionale;
l. compie atti di ordinaria amministrazione anche nel periodo nel quale, scaduto il mandato, non si siano ancora insediati i nuovi membri.
Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’intero Consiglio. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio si riduce della maggioranza dei consiglieri in carica, l’intero Consiglio decade e si deve proceder al rinnovo dello stesso;
Il Consiglio Direttivo può per gravi e motivati motivi proporre all’Assemblea, che decide con voto a maggioranza, l’esclusione di uno dei suoi membri per inadempienza ai suoi doveri di consigliere;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato Provinciale o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale;
Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Comitato Provinciale o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui indicato.
Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate contestualmente e firmate in modalità autografa o digitalmente ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il consiglio direttivo potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale;
La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso via email con notifica di lettura per ciascun Consigliere, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È validamente costituito anche per presenza unanime.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione, in qualità di membri Aderenti, di altre associazioni, che condividano le finalità della Capit.
I membri del Consiglio non possono avere diritto a gettone di presenza ma al rimborso delle spese documentate in funzione del loro mandato, nel limite delle disponibilità dell’Associazione in osservanza a quanto sancito nell’art. 20).
a. Il Coordinatore Regionale è un organo eventuale che il Comitato di Presidenza può decidere di istituire.
b. Il Coordinatore Regionale è nominato dal Comitato di Presidenza della CAPIT ed è scelto tra i Presidenti dei Comitati Provinciali nell’ambito territoriale coincidente ad una regione ove siano costituiti almeno 2 Comitati Provinciali.
c. Funzioni, compiti e modalità del suo operare sono demandate ad apposito emanando regolamento interno.
d. Il Coordinatore Regionale promuove l’interazione tra le singole realtà territoriali (Comitati Provinciali) e cura i rapporti con le istituzioni regionali sulla base delle direttive della Presidenza Nazionale.
Il Coordinatore Regionale non può in nessun caso impegnare finanziariamente la CAPIT Nazionale.
La CAPIT è una Confederazione di Federazioni nazionali e Associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome. Essa risponde direttamente e unicamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni dalla medesima assunte. Tale completa autonomia si applica anche nei confronti delle singole Associazioni, Federazioni e altri enti che aderiscono alla CAPIT.
Inoltre la CAPIT non risponde a nessun titolo, ragione e causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalle proprie strutture locali in quanto esse stesse (tendenzialmente) Associazioni di promozione sociale, e dalle Federazioni, Associazioni ed enti aderenti ovvero dalle persone che li rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti da CAPIT APS Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un’attività di assistenza propria della stessa senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest’ultima.
Tutte le cariche centrali e periferiche della Confederazione sono volontarie e gratuite.
Le cariche negli organismi nazionali sono elettive e durano cinque anni. Esse vengono rinnovate a seguito delle determinazioni congressuali.
I rispettivi titolari cessano dalla funzione con l’insediamento dei nuovi eletti.
Il patrimonio della Confederazione è costituito, in aggiunta al patrimonio iniziale, dai beni immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, contributi e per qualunque altro titolo pervengano alla Confederazione.
Le entrate della Confederazione sono costituite:
– dai proventi del tesseramento effettuato dalle Associazioni e dalle Federazioni affiliate o aderenti;
– da contributi di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Privati;
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
– da eventuali finanziamenti erogati per la presentazione di progetti, raccolta fondi e da qualsiasi altra forma di erogazione non sopra menzionata.
Il patrimonio della CAPIT comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità culturali; civiche, solidaristiche e di utilità sociale rientranti nei suoi scopi istituzionali.
È vietato distribuire anche in modo indiretto ai sensi di quanto previsto dal CTS utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confederazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione va reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il documento economico di previsione deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l’inizio dell’esercizio cui si riferisce. Può essere derogato tale adempimento in presenza di comprovati impedimenti.
Il bilancio consuntivo – formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e da quanto previsto dalla vigente normativa; corredato dalla relazione della Presidenza Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti – deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si fa riferimento. Tale termine può essere derogato in presenza di comprovate necessità o impedimenti.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.13, comma 190, della L.23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
La CAPIT si dota di Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento in attuazione delle norme statutarie. È fatta salva la possibilità che la CAPIT Nazionale si doti di un proprio simbolo identificativo, da approvarsi a cura del Consiglio Nazionale.
Fino alla definitiva operatività del presente Statuto troveranno applicazioni le disposizioni precedenti in quanto compatibili con le norme del CTS.
Il Comitato di Presidenza è autorizzato ad apportare modifiche statutarie quando le modifiche stesse riguardino applicazioni di norme emanate successivamente alla approvazione del presente Statuto. Le stesse e dovranno essere ratificate dal primo Congresso Nazionale utile.
Le norme del presente statuto diventeranno effettive con l’iscrizione al RUNTS.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di cui al D. Lgs. 117/2017 e le altre norme vigenti in materia.
Il presente Statuto approvato nella seduta del Congresso Nazionale del 25 giugno 2020 a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Roma, 25 giugno 2020